Sez. L, Sentenza n. 22014 del 01/09/2008 (Rv. 604497 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo volo - Pensionati di anzianità rioccupati con obbligo di reiscrizione al Fondo - Disciplina ex art. 3, comma 24, del d.lgs. n. 164 del 1997 - Portata - Abrogazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 859 del 1965 - Sussistenza - Soggezione delle nuove retribuzioni alla disciplina ordinaria del divieto di cumulo con trattamento pensionistico - Conseguenze - Distinzione fra pensione di anzianità in senso stretto e trattamento pensionistico anagrafico contributivo assimilabile alla pensione di vecchiaia - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 24 aprile 1997 n. 164 (il cui art. 3, comma 24, prevede la particolare ipotesi della rioccupazione del pensionato di anzianità del Fondo volo con obbligo di reiscrizione al Fondo, contemplando che i periodi di rioccupazione danno luogo ad un supplemento di pensione - di vecchiaia - e non più alla riliquidazione della stessa come in precedenza prevedeva l'art. 28 della legge 13 luglio 1965 n. 859, disposizione, questa, contestualmente ed espressamente abrogata) risulta parimenti abrogato per incompatibilità anche il precedente art. 27 della citata legge n. 859 del 1965, con la conseguenza che a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 164 del 1997, in caso di percezione di retribuzione da parte dei predetti pensionati, la disciplina del divieto di cumulo fra trattamento pensionistico e retribuzione è quella ordinaria, con la conseguente necessità di distinguere tra la pensione di anzianità in senso stretto (art. 22, comma primo, n.1, della legge n. 859 del 1965; art. 6, comma primo, lett. a, della legge n. 480 del 1988) e gli altri trattamenti pensionistici che, pur normativamente qualificati come di anzianità, prevedono tra i requisiti anche il raggiungimento di una soglia di età anagrafica e quindi sono maggiormente assimilabili, al fine del suddetto regime del divieto di cumulo, ai trattamenti pensionistici di vecchiaia.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 22, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 27, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 28, Legge 31/10/1988 num. 480 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 3 com. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)