Sez. L - , Sentenza n. 19275 del 19/07/2018 (Rv. 649922 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Pensioni erogate dal Fondo Volo - Reimpiego del pensionato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 1997 - Regola del cumulo vigente per l'AGO - Natura della pensione (anzianità o vecchiaia) - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Per effetto dell'abrogazione dell'art. 27 della l. n. 859 del 1965 - incompatibile con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 1997 - la regola del cumulo tra la pensione erogata dal Fondo Volo costituito presso l'INPS e la retribuzione da lavoro dipendente è quella vigente per l'AGO, di modo che si deve individuare se la pensione in godimento sia di anzianità o di vecchiaia in base alla legge vigente al momento del pensionamento, a tal fine combinando il principio sulla rilevanza del requisito anagrafico con quello del necessario raggiungimento, in concreto, di una anzianità contributiva pari o superiore a venti anni.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 27, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 3 com. 22, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)