Sez. 2, Sentenza n. 696 del 02/03/1976 (Rv. 379342 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - LIMITAZIONI DEI PIANI REGOLATORI - INAPPLICABILITA DELLA GARANZIA - LIMITI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - LIMITAZIONI DEI PIANI REGOLATORI - INAPPLICABILITA DELLA GARANZIA - LIMITI.*
L'applicabilita della garanzia prevista a carico del venditore dall'art 1489 cod civ per gli oneri e diritti reali o personali non apparenti e non dichiarati dal medesimo, non si estende alle ipotesi di limitazioni legali della proprieta, per le quali il dovere legale di conoscenza esclude l'ammissibilita di una eccezione di ignoranza; in tal caso potrebbe invocarsi solo un errore di diritto, quando fosse dimostrato e avesse costituito la ragione unica o principale del contratto. Tra le limitazioni legali debbono comprendersi quelle contenute nei piani regolatori, ancorche esse si concretino in vincoli specifici su determinati beni anzi che in prescrizioni generali ed astratte. (V 1464/74, mass n 369560; (V 47/66, mass n 320102).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)