Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19336 del 29/09/2015 (Rv. 637225 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Pendenza del termine di impugnazione del diniego di protezione internazionale - Provvedimenti sulla proroga del trattenimento in centro di identificazione ed espulsione - Competenza - Del tribunale - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di immigrazione, รจ competente il tribunale, in composizione monocratica, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, e non il giudice di pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l'impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, dovendosi riconoscere anche a quest'ultimo la qualifica di richiedente asilo giusta le previsioni dell'art. 2, lett. c) e d), della direttiva 2005/85 CE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello "status" di rifugiato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 21 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 01/12/2005 num. 85 art. 2 lett. C, Direttive del Consiglio CEE 01/12/2005 num. 85 art. 2 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)