Sez. 1, Sentenza n. 43660 del 18/10/2007 Cc. (dep. 23/11/2007) Rv. 238416 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia - Disciplina più favorevole antecedente all'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001 - Applicabilità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, le disposizioni più favorevoli per i collaboratori di giustizia di cui al D.L. n. 8 del 1991 conv. dalla L. n. 82 del 1991, possono essere applicate, dopo l'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, solo nel caso in cui a tale data fossero già in atto i benefici penitenziari, ovvero fossero quanto meno sussistenti i presupposti per goderne.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)