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Sez. 1, Sentenza n. 34283 del 12/07/2005 Cc. (dep. 23/09/2005) Rv. 232218 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari nei confronti dei "collaboratori di giustizia" - Disciplina introdotta dall'art. 14 Legge n. 45 del 2001 - Collaborazione iniziata sotto la vigenza della più favorevole disciplina abrogata dall'art. 7 stessa legge - Perdurante applicabilità di detta disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232218-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di applicabilità dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, l'art. 16 nonies Legge n. 45 del 2001 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole normativa dettata dall'abrogato art. 13 ter D.L. n. 8 del 1991, non vertendosi in materia di leggi penali sostanziali e non trovando, quindi, applicazione il principio di irretroattività stabilito, per quelle sfavorevoli, dall'art. 2 cod. pen.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 7, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 16 novies CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)