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Sez. 1, Sentenza n. 9273 del 01/03/2006 Cc. (dep. 16/03/2006) Rv. 233587 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari nei confronti dei collaboratori di giustizia - Disciplina più favorevole antecedente all'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233587-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di benefici penitenziari, le disposizioni più favorevoli per i collaboratori di giustizia di cui alla L. n. 2 del 1991, possono essere applicate, dopo l'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, solo nel caso in cui a tale data fossero già in atto i benefici penitenziari, ovvero fossero quanto meno sussistenti i presupposti per goderne.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 novies, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)