Sez. 3, Sentenza n. 37870 del 11/05/2004 Ud. (dep. 24/09/2004) Rv. 230032 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - identificazione dell'indagato e delle persone informate - IN GENERE | Atto di individuazione dell'indagato in sede di indagini preliminari - Diritto di assistere del difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - identificazione dell'indagato e delle persone informate - IN GENERE
L'art. 364 cod. proc. pen. non prevede tra gli atti di indagine con diritto di assistenza del difensore anche l'atto di individuazione di persona, sia perchè gli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari hanno una funzione esclusivamente endoprocessuale, cioè finalizzata alla prosecuzione delle stesse, sia perchè per la natura dell'atto è impossibile predisporre l'assistenza di un difensore "in incertam personam", prima cioè di avere identificato la persona che, solo a partire da quel momento, assumerà la veste di persona sottoposta alle indagini.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)