Sez. 2, Sentenza n. 16204 del 11/03/2004 Ud. (dep. 06/04/2004) Rv. 228777 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Riconoscimento informale in sede di indagini - Ripetuto in dibattimento - Fondato sull'attendibilità del testimone.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
In materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 cod. proc. pen., è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)