Sez. 1, Ordinanza n. 5033 del 08/03/2005 (Rv. 579673 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Trasferimento della sede legale - Rilevanza - Limiti - Mantenimento di una "sede amministrativa" nel luogo di precedente esercizio dell'attività di impresa - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la competenza a provvedere sul ricorso per fallimento va individuata con riferimento al luogo in cui ha sede l'impresa al momento del deposito del ricorso medesimo nella cancelleria del giudice al quale esso è rivolto, quello essendo il momento in cui il procedimento ha inizio. Pertanto rileva il trasferimento della sede che sia avvenuto prima del deposito del ricorso (nella specie, oltre un anno e mezzo prima), ove difetti la prova del carattere fittizio o strumentale di detto trasferimento di sede; mentre nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che il debitore (nella specie, una società) abbia mantenuto una "sede amministrativa" nel luogo in cui, prima del trasferimento, si trovava la sede legale, essendo l'espressione "sede amministrativa" impropria e priva d'univoco significato giuridico, da essa non essendo dato desumere l'esistenza di una sede di fatto destinata eventualmente a prevalere, ai fini della competenza, sull'ubicazione della sede legale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)