Sez. 1, Sentenza n. 26518 del 12/12/2011 (Rv. 620554 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Sede legale estera non coincidente con la sede effettiva - Ubicazione della sede secondaria amministrativa in Italia - Rilevanza - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai sensi dell'art. 9 legge fall., al fine della determinazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, nel caso in cui sia accertato che la sede legale (nella specie, all'estero) non coincida con quella effettiva, acquistano una particolare rilevanza l'ubicazione in Italia della sede secondaria amministrativa, essendo plausibile che l'allocazione della stessa coincida con il luogo in cui la società operi dal punto di vista decisionale, e l'operatività, presso tale luogo, di altre società del medesimo gruppo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)