Sez. 1, Sentenza n. 10409 del 21/10/1998 (Rv. 519908 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE | Mancanza - Configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 58 codice della strada abrogato - Confisca - Obbligatorietà - Sussistenza dei requisiti di omologabilità - Irrilevanza - Successiva richiesta di immatricolazione - Irrilevanza - Veicolo nuovo conforme al tipo omologato circolante senza foglio di via nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di immatricolazione - Configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 64 codice della strada abrogato - Confisca - Obbligatorietà - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE (LICENZA DI) - CARTA DI CIRCOLAZIONE
In caso di circolazione di un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione, in violazione dell'art. 58 del previgente codice della strada, il provvedimento di confisca è obbligatorio ai sensi dell'art. 21 legge n. 689 del 1981, senza che possa assumere rilevanza la sussistenza dei requisiti di omologabilità del veicolo o la successiva instaurazione del procedimento di immatricolazione, e sempre che non si tratti di veicolo nuovo per il quale l'immatricolazione sia stata richiesta e il fatto si verifichi in pendenza del periodo di sessanta giorni concesso per l'immatricolazione, ancorché non sia stato rilasciato il foglio di via provvisorio, dovendosi in tal caso ritenere che il documento mancante sia il suddetto foglio di via e non la carta di circolazione e ricorrendo perciò la diversa infrazione contemplata dall'art. 64 del codice della strada abrogato.
Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 59), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 59, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)