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Sez. 1, Sentenza n. 979 del 09/03/1977 (Rv. 384600 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NEI CONFRONTI DEL PM PRESSO IL TRIBUNALE - NECESSITA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - INTERVENTO DEL PM PRESSO LA CORTE DI APPELLO - SANATORIA - ESCLUSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384600-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - APPELLO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NEI CONFRONTI DEL PM PRESSO IL TRIBUNALE - NECESSITA - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - INTERVENTO DEL PM PRESSO LA CORTE DI APPELLO - SANATORIA - ESCLUSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*

Nel giudizio d'appello in materia elettorale il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del pubblico ministero presso il tribunale, quale litisconsorte necessario, a pena di inammissibilita dell'impugnazione; ne importa sanatoria dell'omessa integrazione l'intervento in udienza del pubblico ministero presso la Corte di appello. La nullita che dal difetto di integrazione deriva al giudizio di appello e rilevabile d'ufficio anche in Cassazione. (Conf 2073/74, mass n 370366).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 83 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 84 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 3, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)