Sez. 1, Sentenza n. 3832 del 17/06/1980 (Rv. 407676 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - LITISCONSORTI NECESSARI - PM PRESSO IL TRIBUNALE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - NECESSITA - OMESSA CITAZIONE SU INIZIATIVA DEL RICORRENTE O SU ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - COMUNICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - LITISCONSORTI NECESSARI - PM PRESSO IL TRIBUNALE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO - NECESSITA - OMESSA CITAZIONE SU INIZIATIVA DEL RICORRENTE O SU ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - COMUNICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE - IRRILEVANZA.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, quale soggetto titolare del diritto d'impugnazione, e parte necessaria anche nel procedimento di secondo grado, sicche la mancata citazione del medesimo su iniziativa del ricorrente, ovvero su ordine di integrazione del contraddittorio, determina la nullita del procedimento stesso e della relativa sentenza, non potendo valere come equipollente la comunicazione degli Atti al procuratore generale presso la Corte d'appello, o l'intervento di questo in udienza. (Conf 455/78, mass n 389753; (Conf 979/77, mass n 384600).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 83 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 84 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)