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Sez. 2, Sentenza n. 22977 del 09/10/2013 (Rv. 628043 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE | Scioglimento negoziale della comunione limitatamente ad uno dei coeredi - Natura di contratto plurilaterale e non di scambio - Configurabilità - Conseguenze - Sottoscrizione di tutti i coeredi - Necessità - Esclusione - Efficacia nei confronti dei contraenti e degli assenti - Limiti.
Stato
decisa il 2013-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628043-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE

In materia di comunione ereditaria, è consentito ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1420, Cod. Civ. art. 1466

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)