Sez. 3, Sentenza n. 16678 del 26/11/2002 (Rv. 558728 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Promessa di vendita di un bene in comunione - Mancanza della dichiarazione di volontà di uno dei comproprietari - Conseguenze - Possibilità del promissario acquirente di ottenere la sentenza esecutiva ex art. 2932 cod. civ. nei confronti dei soli singoli comproprietari promittenti - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
La promessa di vendita di un bene in comunione è di solito considerata, dalle parti come attinente attinente al bene medesimo inteso come unicum inscindibile, e non come somma delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari. Da ciò consegue che questi ultimi costituiscono un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un'unica volontà negoziale; nonché che, quando una di tali dichiarazioni manchi, non si forma la volontà di una delle parti del contratto preliminare, il che rende inutilizzabile, da parte del promissario acquirente, il ricorso allo strumento della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. nei confronti dei soli singoli comproprietari promittenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)