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Sez. U, Sentenza n. 7481 del 08/07/1993 (Rv. 483048 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto | Promessa di vendita di un bene in comunione - Formazione di una unica parte complessa costituita dai singoli comproprietari e di una unica volontà negoziale - Configurabilità - Limiti - Mancanza o invalidità di una delle dichiarazioni dei comproprietari - Conseguenze - Possibilità del promissario acquirente di ottenere la sentenza esecutiva ex art. 2932 cod. civ. nei confronti dei soli comproprietari promittenti - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483048-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

La promessa di vendita di un bene in comunione è, di norma, considerata dalle parti attinente al bene medesimo come un unicum inscindibile e non come somma delle singole quote che fano capo ai singoli comproprietari, di guisa che questi ultimi - salvo che l'unico documento predisposto per il detto negozio venga redatto in modo tale da farne risultare la volontà di scomposizione in più contratti preliminari in base ai quali ognuno dei comproprietari si impegna esclusivamente a vendere la propria quota al promissario acquirente, con esclusione di forme di collegamento negoziale o di previsione di condizioni idonee a rimuovere la reciproca insensibilità dei contratti stessi all'inadempimento di uno di essi - costituiscono un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un'unica volontà negoziale. Ne consegue che, quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida), non si forma (o si forma invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto preliminare, escludendosi, pertanto, in toto la possibilità del promissario acquirente di ottenere la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ. nei confronti dei soli comproprietari promittenti, sull'assunto di una mera inefficacia del contratto stesso rispetto a quelli rimasti estranei.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)