Sez. 3, Sentenza n. 19757 del 11/10/2005 (Rv. 585854 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Preliminare di vendita concluso dai comproprietari di un bene - Indivisibilità della loro obbligazione - Recesso del promissario acquirente - Relativa domanda di accertamento - Litisconsorzio necessario fra tutti i promissari venditori - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Poiché la promessa di vendita di un bene in comunione da parte dei comunisti dà luogo ad un'obbligazione indivisibile a loro carico ed il relativo contratto non può subire modificazioni se non in confronto di tutti, l'azione con la quale il promissario acquirente chieda l'accertamento del proprio diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ. deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i comunisti promissari venditori, in quanto detto accertamento determina l'estinzione del rapporto contrattuale, che è concepibile soltanto nei riguardi di tutti detti soggetti. Ne consegue che il giudizio è soggetto alla regola di litisconsorzio necessario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)