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Sez. 2, Ordinanza n. 554 del 15/03/1972 Cc. (dep. 03/07/1972) Rv. 121536 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE A QUO(DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - GIUDICE AD QUEM - DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121536-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE A QUO(DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - GIUDICE AD QUEM - DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - CONDIZIONI E LIMITI.*

Il giudice a quo puo dichiarare la inammissibilita della impugnazione solo quando la causa di inammissibilita sia evidente, non gia quando detta causa sia contestata o contestabile in virtu di questioni che devono essere risolte esclusivamente dal giudice ad quem, il quale, nella verifica della propria Competenza, e l'unico competente a giudicare sulla validita e la regolarita del rapporto processuale del giudizio di impugnazione e, quindi, sulla esistenza dei presupposti del rapporto medesimo sui quali insorga contestazione. (V 118281, anno 1971, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)