Sez. 1, Sentenza n. 5358 del 27/01/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153983 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - ESTREMI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - ESTREMI.*
Il giudizio di "modica quantità" di sostanze stupefacenti, che si configura come presupposto per l'applicazione dell'art. 72 legge n. 685 del 1975, è rimesso alla prudente valutazione del giudice di merito, il quale, però, deve tener presente che il termine "modico" va inteso in senso necessariamente restrittivo. Al riguardo, occorre, cioè, che il quantitativo di droga non deve superare le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona, atteso il fine ispiratore della legge di reprimere le attività illecite. (V mass n 140350).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)