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Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 07/11/1984 Ud. (dep. 30/01/1985) Rv. 167626 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - "MODICA QUANTITÀ" - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167626-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - "MODICA QUANTITÀ" - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

La sussistenza del requisito della "modica quantità", presupposto per l'applicazione dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, è rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito, il quale deve in concreto tener conto non solo della natura e della quantità della sostanza stupefacente detenuta o ceduta, ma anche della sua tossicità e del fabbisogno di farmaco-dipendenza del consumatore riferito ad un ambito temporale molto ristretto. (V mass n 156061; (Conf mass n 153983; (Conf mass n 154011).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)