Sez. 1, Sentenza n. 12808 del 18/12/1997 (Rv. 511017 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO | Accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altri atti - Esenzione ex art. 80, comma primo, del d.P.R. n.131 del 1986 - Applicabilità - Condizioni - Controversia pendente - Nozione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO
In tema di imposta di registro, il requisito, al quale l'art. 80, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 subordina la estensione sino agli atti del primo gennaio 1973 della esenzione posta con l'art. 21, terzo comma, del citato d.P.R. (il quale manda esenti da imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altri atti), è costituito dalla permanente contestazione o contestabilità della debenza del tributo alla data del primo luglio 1986 - di entrata in vigore del d.P.R. n. 131 del 1986 - e non dalla pendenza processuale di una qualsivoglia controversia originata su quegli atti (nella specie la suprema corte ha ritenuto che non integrasse il suddetto requisito la pendenza di controversia relativa all'ingiunzione fiscale emessa per chiedere il pagamento dell'imposta suppletiva determinata con avviso di liquidazione non opposto dal contribuente).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)