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Sez. 1, Sentenza n. 8764 del 07/10/1996 (Rv. 499978 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Ingiunzione emessa indipendentemente da un previo formale procedimento di accertamento - Natura - Cumulo della natura di titolo esecutivo e di atto prodromico alla esecuzione - Sussistenza - Ingiunzione preceduta da rituale attività di accertamento - Titolo esecutivo - Esclusione - Atto riproduttivo incidente sulla esigibilità - Impugnabilità - Limiti - Motivi attinenti a momenti antecedenti la formazione del titolo - Esclusione - Vizi propri dell'atto - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499978-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE

L'ingiunzione fiscale, qualora non sia conseguenzialmente correlata a una previa attività formale di accertamento, cumula in se stessa la duplice natura e funzione di titolo esecutivo e di atto (equipollente al precetto) prodromico al procedimento di riscossione coattiva, mentre, ove sia preceduta dalla emissione e notificazione di un atto di accertamento o di liquidazione, nei quali - se ed in quanto divenuti definitivi e incontestabili - va identificato il titolo esecutivo, conserva l'efficacia di mero atto riproduttivo destinato a esplicare incidenza soltanto sul piano dell'esigibilità della pretesa tributaria, e, come tale, resta suscettibile di impugnazione solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda tributaria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili ma non dedotti in sede di impugnazione dell'atto presupposto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)