Sez. 5 - , Ordinanza n. 8786 del 05/04/2017 (Rv. 643621 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Cessione di ramo di azienda - Dazione pecuniaria a carico del cedente che trova causa nei debiti aziendali caduti in solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2560 c.c. - Autonoma tassabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
Ai fini dell'imposta di registro, nel caso di cessione di un ramo d'azienda, non è autonomamente tassabile la dazione pecuniaria prevista a carico del cedente che trovi causa nei debiti aziendali caduti in solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2560 c.c., atteso che tale disposizione contempla una fattispecie di accollo cumulativo "ex lege" e che l'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986 esclude l'autonoma tassabilità degli «accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni».
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 3, Cod. Civ. art. 2560, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)