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Sez. 3, Sentenza n. 6603 del 30/07/1987 (Rv. 454833 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - VEICOLI - IN GENERE - SCI - ESCLUSIONE - TUTELA DELLE PERSONE DANNEGGIATE DALLA CIRCOLAZIONE DI PERSONE MUNITE DI TALE PARTICOLARE ATTREZZO - DISCIPLINA EX ART. 2054 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 2043 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - PROVA DELLA COLPA DEL DANNEGGIANTE - ONERE DEL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1987-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454833-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - VEICOLI - IN GENERE - SCI - ESCLUSIONE - TUTELA DELLE PERSONE DANNEGGIATE DALLA CIRCOLAZIONE DI PERSONE MUNITE DI TALE PARTICOLARE ATTREZZO - DISCIPLINA EX ART. 2054 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 2043 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - PROVA DELLA COLPA DEL DANNEGGIANTE - ONERE DEL DANNEGGIATO.*

Poiché lo "sci" non è annoverato tra i veicoli soggetti alla disciplina del codice della strada (DPR 15 giugno 1959 n. 393, artt. 20 e 31), correlativamente neppure nell'ambito del codice civile la disciplina dell'art. 2054, riguardante la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli - che ha diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada - può essere estesa all'impiego dello "sci", con la conseguenza che la tutela delle persone danneggiate dalla circolazione di persone munite di tale particolare attrezzo è disciplinata dall'art. 2043 cod. civ. sulla responsabilità extra-contrattuale, restando a carico del danneggiato l'Onere di provare anche la colpa di chi ha cagionato il danno. (V 350/81, mass n 410814; (V 2111/80, mass n 405767).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 20, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 20, Cod. Strada art. 21, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)