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Sez. 3 - , Sentenza n. 21254 del 20/10/2016 (Rv. 642951 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Responsabilità civile - Scontro tra una autovettura e uno sciatore su pista da sci - Applicazione dell'art. 2054 cod. civ. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642951-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE

Nella ipotesi di scontro tra una autovettura ed uno sciatore su pista da sci deve escludersi l'applicazione sia dell'art. 2054 c.c. che della normativa relativa alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli, perché presupposto per l'applicazione di tale disciplina è che il sinistro avvenga in una area stradale o ad essa equiparata, in cui non può comprendersi una pista sciistica, non destinata ad uso stradale ma all'esercizio di uno sport mediante un mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal codice della strada.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)