Sez. 1 - , Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017 (Rv. 646340 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Intermediazione finanziaria – Operazioni di disinvestimento e di investimento “a catena” – Autonomia dei singoli negozi – Sussistenza – Conseguenze – Passaggio in giudicato della declaratoria di nullità dell’ultima operazione finanziaria – Preclusione dell’azione risarcitoria relativa ad altra, precedente operazione – Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, le operazioni finanziarie "a catena" (e cioè investimenti e disinvestimenti in successione) in valori mobiliari integrano contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, atteso che l’insieme delle operazioni non è riconducibile né al paradigma del contratto complesso (di cui non ricorre la combinazione di schemi negoziali che dia luogo ad un contratto nuovo e differenziato) né a quello del collegamento negoziale (di cui non ricorre il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, quanto il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo gli effetti tipici dei negozi in concreto posti in essere, ma anche il loro coordinamento per la realizzazione di un fine che tali effetti trascende, per assumere una propria autonomia causale). Ne consegue che, costituendo ciascuna operazione un distinto atto di natura negoziale, il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità dell’ultima operazione finanziaria non preclude l’esperibilità dell’azione risarcitoria traente origine da altra che l’aveva preceduta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)