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Sez. 1 - , Sentenza n. 12937 del 23/05/2017 (Rv. 644459 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Ordini di investimento - Violazione dei doveri di informazione da parte dell’intermediario - Possibilità di risoluzione del contratto quadro o dei singoli ordini di investimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644459-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In materia di compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1999 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1999 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)