Sez. L, Sentenza n. 3706 del 17/06/1982 (Rv. 421673 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA - OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO CONTRIBUTIVO AL FONDO PENSIONI - AZIONE RISARCITORIA EX ART. 1218 COD. CIV. - LEGITTIMAZIONE DELL'AGENTE FIN DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA - OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO CONTRIBUTIVO AL FONDO PENSIONI - AZIONE RISARCITORIA EX ART. 1218 COD. CIV. - LEGITTIMAZIONE DELL'AGENTE FIN DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*
Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento di contributi al fondo di previdenza dell'ENASARCO, relativamente ad un contratto di Agenzia non più in corso, spetta all'agente, siano o non prescritti i contributi stessi, l'Azione risarcitoria ex art. 1218 cod. civ. fin dalla data di cessazione del rapporto, poiché la mancata o irregolare contribuzione previdenziale ha già determinato un pregiudizio nella posizione assicurativa dell'avente diritto, con ripercussione sulla perdita totale o parziale della pensione, posto che questa, al momento della maturazione degli altri requisiti per la sua liquidazione, non verrà corrisposta o verrà corrisposta dall'ente suddetto in misura inferiore a quella spettante. (Conf 4305/78, mass n 393970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)