Sez. L, Sentenza n. 8398 del 16/11/1987 (Rv. 455954 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMESSA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI SUBAGENZIA - OBBLIGO RISARCITORIO DEL PREPONENTE - SUSSISTENZA - MOMENTO COSTITUTIVO - INDIVIDUAZIONE - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMESSA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI SUBAGENZIA - OBBLIGO RISARCITORIO DEL PREPONENTE - SUSSISTENZA - MOMENTO COSTITUTIVO - INDIVIDUAZIONE - ESTREMI.*
L'omessa o irregolare contribuzione assicurativa, della quale il preponente si sia reso responsabile ai danni dell'agente nello ambito di un rapporto di parasubordinazione ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ., è fonte di Obbligo risarcitorio non ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. ma ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, dello stesso codice sebbene letteralmente limitata al rapporto di lavoro subordinato - e, pertanto, anche in relazione alla pretesa risarcitoria dell'agente (parasubordinato) la nascita del diritto al risarcimento (la quale è rilevante anche ai fini della decorrenza della relativa prescrizione) coincide con il momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale. (V 3706/82, mass n 421673; (V 6568/79, mass n 403314; (V 4305/78, mass n 393970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)