Sez. L, Sentenza n. 2846 del 17/05/1979 (Rv. 399165 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER MOTIVI DISCIPLINARI FORMALITA PER L'IRROGAZIONE DELLE PREDETTE SANZIONI EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER MOTIVI DISCIPLINARI FORMALITA PER L'IRROGAZIONE DELLE PREDETTE SANZIONI EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Affinche le formalita per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, previste dall'art 7 dello statuto dei lavoratori con riguardo alle sanzioni che non implichino risoluzione del rapporto di lavoro, possano ritenersi operanti nella diversa ipotesi del licenziamento per motivi disciplinari, non e sufficiente che quest'ultimo sia annoverato, nei contratti collettivi, fra le misure disciplinari, ma occorre altresi un'espressa volonta delle parti per la modifica della disciplina legale delle modalita del licenziamento individuale, come fissate dalla legge 15 luglio 1966 n 604, e per l'estensione dell'ambito di applicazione del citato art 7 dello statuto. (Conf 678/78, mass n 390016; (Conf 561/78, mass n 389870).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)