Sez. L, Sentenza n. 561 del 06/02/1978 (Rv. 389870 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FORMALITA DETTATE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - FORMALITA DETTATE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Le formalita dettate per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dall'art 7 dello statuto dei lavoratori concernono esclusivamente le sanzioni disciplinari conservative e non la materia dei licenziamenti, salvo che il contratto collettivo o l'accordo aziendale vigente tra le parti interessate (o, in ipotesi, una specifica norma di legge o di regolamento) considerino il licenziamento tra le sanzioni disciplinari e, nel tempo stesso, dispongano che tale licenziamento debba essere intimato con la osservanza delle norme procedimentali previste dal citato art 7, ovvero con una procedura garantista coincidente sostanzialmente con quella prevista da tali norme. (Conf 992/77, mass n 384617; (Conf 2929/76, mass n 381692).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)