Sez. 2, Sentenza n. 2609 del 19/03/1994 (Rv. 485793 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere | Piani o porzioni di piano compresi in un unico edificio - Successiva divisione in edifici autonomi - Parti, beni, servizi comuni per struttura e destinazione - Disciplina applicabile.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - In genere
La disciplina del codice civile nel condominio negli edifici deve essere applicata ad ogni parte, bene e servizio comune che rientri, per la sua struttura e destinazione, tra quelli indicati dall'art. 1117 cod. civ., a nulla rilevando che i piani o porzioni di piano alla cui utilizzazione o migliore utilizzazione le cose servono siano compresi in un edificio unico o in edifici autonomi per effetto di successiva divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)