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Sez. 5, Sentenza n. 22124 del 29/10/2010 (Rv. 614738 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Individuazione della base imponibile - Correlazione tra iscrizione in catasto e rendita catastale vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione - Necessità - Conseguenze - Incontestabilità di quanto risultante al catasto nell'ambito del rapporto d'imposta - Sussistenza - Richiesta di modifica od impugnazione dell'atto di accatastamento e/o di attribuzione delle rendita - Possibilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2010-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614738-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base imponibile è individuata dall'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, con la conseguenza che i dati catastali del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del "quantum" dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (Comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fermo restando che tale incontestabilità, siccome limitata a tale rapporto, non esclude, né limita, la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l'atto di accatastamento e/o di attribuzione delle rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) del provvedimento definitivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)