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Sez. 5, Sentenza n. 7297 del 11/05/2012 (Rv. 622693 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricato di nuova costruzione - Determinazione del valore imponibile - Modalità - Parametro previsto dall'art. 5, Comma quarto, del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Applicazione - Rendita attribuita in corso d'anno - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622693-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato di nuova costruzione, anche se la rendita gli sia successivamente attribuita, è soggetto ad imposta dal momento in cui è intervenuta l'ultimazione dei lavori, atteso quanto disposto dagli artt. 2, comma primo, lett. a), e 5, comma sesto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504; tuttavia, ai fini della determinazione della base imponibile il suo valore, fino all'inizio dell'anno solare successivo a quello di attribuzione della rendita, deve essere determinato ai sensi dell'art. 5, comma quarto, del medesimo decreto, con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto, essendo precluso il ricorso alla rendita attribuita in corso d'anno dalla previsione che consente l'impiego delle sole rendite "vigenti" al primo gennaio dell'anno di imposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)