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Sez. 3, Sentenza n. 4247 del 21/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169025 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - EDILIZIA - CONDIZIONE DELLA DEMOLIZIONE DELL'OPERA - APPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169025-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - EDILIZIA - CONDIZIONE DELLA DEMOLIZIONE DELL'OPERA - APPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In materia urbanistica, il giudice non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, perché la potestà di ordinare tale demolizione spetta esclusivamente al sindaco. Invero, se dovesse riconoscersi anche al giudice la stessa potestà, anche solo entro l'ambito di condizionare la sospensione della pena all'attuazione della misura sanzionatoria amministrativa, verrebbe sottratta al sindaco la possibilità di esercitare una o più delle potestà discrezionali che gli attribuisce l'art. 15 legge 28 gennaio 1977, n. 10, tra le quali vi è quella di fissare il termine per la demolizione, quella di ordinare l'acquisizione gratuita dell'opera non demolita e dell'area in cui essa insiste al patrimonio indisponibile del comune per utilizzarla a fini pubblici, e quella infine di valutare se l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici. (Conf mass n 160879; (Conf mass n 162769; (Conf mass n 163827; (Conf mass n 165440).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)