Sez. 3, Sentenza n. 1565 del 12/12/1983 Ud. (dep. 21/02/1984) Rv. 162769 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SOTTOPOSIZIONE AD OBBLIGHI - REATO EDILIZIO - ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO - ESCLUSIONE - RAGIONI - FATTISPECIE: SUBORDINAZIONE DEL BENEFICIO ALLA OSSERVANZA DI ORDINE DI DEMOLIZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SOTTOPOSIZIONE AD OBBLIGHI - REATO EDILIZIO - ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO - ESCLUSIONE - RAGIONI - FATTISPECIE: SUBORDINAZIONE DEL BENEFICIO ALLA OSSERVANZA DI ORDINE DI DEMOLIZIONE.*
L'art. 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che prevede un complesso di sanzioni amministrative indipendenti dall'accertamento della responsabilità penale, costituisce uno di quei casi di inapplicabilità dell'art. 165 cod. pen., nel testo sostituito dall'art. 128 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - che contempla la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato - espressamente previsti dal primo comma dello stesso articolo con la dizione "salvo che la legge disponga altrimenti". (fattispecie di subordinazione del beneficio all'osservanza di ordinanza di demolizione ordinata dal sindaco, ritenuta illegittima).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)