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Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 18/05/1983 Ud. (dep. 27/10/1983) Rv. 160879 - 01

EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALL'ADEMPIMENTO DELLO OBBLIGO DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ DELL'OBBLIGO - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160879-01

EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALL'ADEMPIMENTO DELLO OBBLIGO DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ DELL'OBBLIGO - RATIO.*

Il giudice non può subordinare in materia urbanistica, il beneficio della sospensione della pena alla demolizione della costruzione abusiva perché la potestà di ordinare tale demolizione spetta esclusivamente al sindaco. Appare evidente che, ove dovesse riconoscersi anche al giudice la stessa potestà, sia pure entro l'ambito dell'Esercizio della facoltà di ordinare che la pena resti sospesa, condizionatamente all'attuazione della misura sanzionatoria amministrativa, verrebbe sottratta al sindaco la possibilità di esercitare una o più delle potestà discrezionali che gli attribuisce l'art. 15 della legge n. 10 del 1977 (tra cui quella di fissare il termine per la demolizione, quella di ordinare l'acquisizione gratuita della opera non demolita e dell'area su cui essa insiste al patrimonio indisponibile del comune per utilizzarlo a fini pubblici, e quello infine di valutare se l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici. (V mass n 134329; (V mass n 133955; (contra mass n 159648).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 17/08/1941 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1941 num. 1150 art. 41, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)