Sez. L, Sentenza n. 441 del 25/01/1990 (Rv. 464979 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PRECLUSIONI EX ART. 428 COD. PROC. CIV. - INCOMPETENZA PER MATERIA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PRECLUSIONI EX ART. 428 COD. PROC. CIV. - INCOMPETENZA PER MATERIA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Le preclusioni al rilievo dell'incompetenza, stabilite, dall'art. 428 cod. proc. civ., tanto per il convenuto quanto per il giudice, riguardano solo i processi iniziati avanti al giudice del lavoro e, anche in tal caso, si riferiscono solo all'incompetenza territoriale e non anche all'incompetenza per materia, la quale è comunque regolata (anche, cioè, per le cause di cui all'art. 409 cod. proc. civ.) dall'art. 38 dello stesso codice ed è perciò rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (V 1920/85, mass n 439832; (V 1160/85, mass n 439283; (V 1064/83, mass n 425849).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)