Sez. L, Sentenza n. 1160 del 11/02/1985 (Rv. 439283 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PRECLUSIONE EX ART. 428, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - RIFERIBILITÀ ALLA SOLA COMPETENZA PER TERRITORIO - EFFETTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PRECLUSIONE EX ART. 428, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - RIFERIBILITÀ ALLA SOLA COMPETENZA PER TERRITORIO - EFFETTI.*
Nonostante la generica formulazione letterale della norma, l'art. 428, primo comma, cod. proc. civ. (per il quale l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 oppure rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420) riguarda esclusivamente l'incompetenza per territorio, essendo l'incompetenza per materia regolata dalla norma generale dell'art. 38 cod. proc. civile. Ne consegue che l'incompetenza territoriale può essere dal giudice rilevata d'ufficio fino all'udienza di discussione (non anche però fino all'ultimo momento della discussione o addirittura, in Sede di decisione), intendendo per l'udienza predetta l'udienza di discussione inizialmente fissata, salvo che la stessa debba ritenersi eccezionalmente non celebrata per essere stata spostata ad una successiva. (V 3731/83, mass n 428634; (V 1064/83, mass n 425845; (V 2370/82, mass n 420255; (V 5129/81, mass n 415915; (V 2639/81, mass n 413414).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)