Sez. 5 - , Sentenza n. 24460 del 08/02/2019 Cc. (dep. 31/05/2019) Rv. 276770 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario. (Fattispecie relativa a un provvedimento del tribunale del riesame che, rigettando l'impugnazione di un provvedimento in tema di individuazione dei beni aziendali da restituire al ricorrente, in esecuzione di una sentenza d'appello, aveva richiamato un "parere" degli amministratori giudiziari acquisito dal giudice impugnato, senza confrontarsi con le critiche articolate in sede di riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)