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Sez. 6, Sentenza n. 46080 del 29/10/2015 Cc. (dep. 20/11/2015) Rv. 265338 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265338-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE

L''obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza facendo rinvio al contenuto dello stesso atto di appello, limitandosi a definire "inequivocabile" il significato contenuto delle conversazioni intercettate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)