Sez. 3, Sentenza n. 12464 del 04/03/2010 Cc. (dep. 30/03/2010) Rv. 246465 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari non può ritenersi assolto mediante il mero rinvio, anche se puntuale, agli atti del procedimento, quando questi ultimi non abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma siano costituiti da documenti complessi e contenenti aspetti valutativi. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il vizio di motivazione carente è ravvisabile, a maggior ragione, quando la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)