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Sez. 1, Sentenza n. 1192 del 09/03/1978 (Rv. 390555 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'INCAPACITA E SUL DIVIETO DI TESTIMONIARE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390555-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'INCAPACITA E SUL DIVIETO DI TESTIMONIARE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

Le norme che prevedono l'incapacita od il divieto di testimoniare sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, con la conseguenza che la nullita della deposizione resa in violazione delle medesime ha carattere relativo, ed e sanata ove non eccepita in Sede di espletamento della prova o nella prima difesa successiva. (V 4637/76, mass n 383383; (V 2222/74, mass n 370592).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)