Sez. 3, Sentenza n. 4594 del 11/04/2000 (Rv. 535567 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Illecito amministrativo di cui all'art. 2 legge n. 898 del 1986 - Prescrizione - Decorrenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 in materia di controlli comunitari si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto e, nel caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione in una pluralità di pagamenti, dalla data dell'ultimo pagamento, versandosi in tale ipotesi in illecito amministrativo a "consumazione prolungata".
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 142 art. 73 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)