Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014 (Rv. 633338 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Nullità di singola clausola - Effetti - Estensione dell'invalidità all'intero contratto o conservazione dello stesso - Criteri - Valutazione della volontà e dell'interesse delle parti - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE
La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)