Sez. L, Sentenza n. 27839 del 30/12/2009 (Rv. 611184 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Disciplina - Volontà delle parti - Valutazione - Necessità - Conseguenze in materia di patto di non concorrenza inserito in un contratto di agenzia.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE
In tema di contratti, al fine di stabilire se a norma dell'art. 1419, primo comma, cod. civ., la nullità di una parte comporti la nullità dell'intero contratto, occorre avere riguardo alla volontà delle parti, per valutare se esse avrebbero o meno concluso l'accordo senza quella parte affetta da nullità: ne consegue che, in caso di patto di non concorrenza inserito in un contratto di agenzia, esso può ritenersi operante, ai sensi dell'art. 1751-bis, primo comma, cod. civ., soltanto per la medesima zona e clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia, mentre deve essere ritenuto nullo per la parte eccedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 1, Cod. Civ. art. 1751 bis com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)