Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27369 del 17/11/2017 (Rv. 647139 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Mancata prova dell’avvenuta notifica del controricorso per via telematica (PEC) – Spese di lite a favore del controricorrente - Liquidabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
Nel giudizio in cassazione, il ricorrente soccombente non può essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, qualora quest'ultima non abbia fornito prova dell'avvenuta notifica per via telematica del controricorso. (Nella specie, La S.C. ha rilevato la carenza di sottoscrizione autografa dell'attestazione di conformità sulla stampa cartacea della relata e dei documenti inviati in via telematica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 6, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)