Sez. 3 - , Sentenza n. 7900 del 30/03/2018 (Rv. 648310 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | – Controricorso notificato telematicamente – Mancato deposito delle ricevute di accettazione e consegna – Conseguenze – Improcedibilità rilevabile d'ufficio – Spese di lite a favore del controricorrente – Liquidabilità – Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE
In tema di giudizio di legittimità, deve essere dichiarata d'ufficio l'improcedibilità del controricorso, notificato con modalità telematiche, in caso di mancato deposito in cancelleria delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione dell'atto (previste dall'art. 6 del d.P.R. n. 68 del 2005), in copia analogica munita di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994; tale declaratoria non impedisce però, in caso di rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente ma limitatamente alla partecipazione alla discussione orale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 1, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 5, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)