Sez. 3 - , Sentenza n. 18758 del 28/07/2017 (Rv. 645167 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Copia informatica del controricorso originariamente formato su supporto analogico - Prova dell’avvenuta notificazione - Modalità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della l. n. 53 del 1994, come modificata dall’art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, “ratione temporis” applicabili, per la regolarità della notifica del controricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, è sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all’originale, giusta l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Effettuato il deposito dell’atto senza modalità telematiche, dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito - in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi eventuali allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005.
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 6, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22 com. 2, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)